REGOLAMENTO NAZIONALE
Approvato dal C N il 10/02/2023
TITOLO I
DISCIPLINA GENERALE DEL MOVIMENTO
Sezione I - L'Adulto Scout
Art. 1 – Soci
1. Sono Soci del Movimento gli Adulti Scout (AS) che sono censiti in una Comunità.
2. Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità cui chiede di appartenere; diventa Socio quando è censito in essa.
3. La cessazione del rapporto sociale avviene per le cause previste dall’art. 8 dello Statuto. Le dimissioni volontarie sono presentate al Magister della propria Comunità.
4. Gli Adulti Scout che non hanno pronunciato in prece-denza la Promessa Scout la dovranno fare nella Comu-nità di appartenenza secondo le modalità e le tradizioni di questa. Il nuovo socio che ha già pronunciato la Pro-messa scout la rinnoverà.
5. Il testo della Legge e della Promessa scout in utilizzo nel Masci si ispira a quello del movimento mondiale degli scout in Allegato 2
Art. 2 - Distintivo ed uniforme
1. I Soci del M.A.S.C.I. si qualificano con il distintivo ed il fazzolettone di foggia e colore approvati dall’ISGF.
2. Il distintivo dell’ISGF, in stoffa, è cucito al centro della tasca sinistra della camicia o della polo e, in metallo o plastica, è appuntato sul maglione in posizione corri-spondente al distintivo della camicia.
3. Qualora la Comunità lo ritenga opportuno, i Soci pos-sono indossare, nelle attività comunitarie o di servizio, una uniforme scout completa costituita da:
- camicia di colore grigio con due tasche a toppa con pattina o polo dello stesso colore;
- pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di co-lore blu;
- maglione di lana di colore blu;
- giacca impermeabile di colore blu;
- cintura scout con fibbia del MASCI o, eventualmente, dell'associazione giovanile scout di provenienza;
- distintivo di Comunità, di stoffa rettangolare e con-vessa (sfondo verde con scritta in giallo) riportante il nome della località ed il numero progressivo di Comu-nità, posizionato sul margine superiore della manica destra della camicia o della polo;
- distintivo di Regione, di stoffa rettangolare, posizio-nato sulla manica destra della camicia o della polo, sotto il distintivo di Comunità.
4. Non sono ammessi altri distintivi all'infuori di quelli di cui sopra e di quelli, eventualmente, di un singolo evento, ma solo per il periodo dell'evento stesso.
5. Il Consiglio nazionale può deliberare, a maggioranza
semplice, l'adozione di altri distintivi.
6. Spetta ai singoli Consigli Regionali definire l’emblema contenuto nel distintivo di Regione.
Sezione II - Identità visiva del Movimento
Art. 3 - Logo e acronimo del Movimento e loro utilizzo
1. L'identità visiva del Movimento è espressa dal logo rap-presentato nella configurazione grafica di cui all'allegato 1. Esso racchiude l'acronimo e il simbolo di cui all'arti-colo 1 dello Statuto.
2. Gli organi del livello nazionale del Movimento impie-gano il logo nelle loro attività e comunicazioni, anche ri-volte all'esterno del Movimento.
3. Gli organi del livello regionale impiegano il logo, ac-compagnato dalla denominazione della rispettiva Re-gione, nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte all'esterno del Movimento
4. Le Comunità impiegano il logo, accompagnato dalla ri-spettiva denominazione di comunità, nelle loro attività e comunicazioni, anche rivolte all'esterno del Movimento.
5. Ogni altro impiego del logo, purché compatibile con i principi e i valori espressi dallo Statuto e dal Patto Co-munitario, deve essere autorizzato dal Comitato esecu-tivo nazionale, secondo linee guida stabilite dal Consi-glio nazionale.
6. I diversi livelli del Movimento che autonomamente sono iscritti al Registro nazionale del terzo settore (RUNTS) aggiungono nella intestazione dei loro atti al riferimento del singolo ente l’acronimo APS o l’espressione per esteso «associazione di promozione sociale» secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto.
Sezione III – La Comunità
Art. 4 – Censimenti e quote associative
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Magister invia al Comitato esecutivo nazionale, con le modalità stabilite dal Consiglio nazionale, il censimento dei soci della pro-pria Comunità per l'anno successivo, accompagnato dal versamento dell'intera quota associativa, come determi-nata dal Consiglio nazionale. Contestualmente il Magister invia, con le medesime modalità, copia del censimento al Segretario Regionale; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta giorni di tempo per opporsi in modo motivato al censimento della Comunità, che altri-menti è accolto dal Comitato esecutivo nazionale.
2. Fino al 30 giugno di ciascun anno possono essere inviati eventuali censimenti suppletivi, con le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Le Comunità di nuova costituzione possono essere cen-site, versando l'intera quota associativa, in qualsiasi mo-mento dell'anno, con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione espressa dal Con-siglio Regionale.
4. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Comitato esecutivo, dell'opposizione al censi-mento espressa dagli Organi Regionali, le Comunità od i gruppi promotori di Comunità nuove possono, tramite il proprio rappresentante, inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente nazionale per la decisione de-finitiva, che verrà emanata entro i sessanta giorni succes-sivi al ricevimento del ricorso.
Art .5 – Nuove Comunità
1. Coloro i quali, in numero non inferiore a sette, intendono costituire una nuova Comunità, ne fanno richiesta al Consiglio regionale di appartenenza geografica, invian-dola al Segretario regionale, redigendo preventivamente un Atto Costitutivo.
2. Il Segretario Regionale trasmette la richiesta al Comitato esecutivo nazionale entro tre mesi, allegando il parere del Consiglio regionale.
3. Il Comitato esecutivo nazionale registra la nuova comu-nità ovvero, in caso di valutazione negativa, entro un mese, rimanda la domanda alla Regione per ulteriori va-lutazioni.
Art. 6 – La Comunità dei Foulards Blancs (F.B.)
1. Il Movimento riconosce la Comunità Scout Italiana Fou-lards Blancs.
2. Il Movimento censisce come soci coloro che, fatta la scelta di servizio della Comunità Italiana Foulards Blancs, intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo degli adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.
3. Il censimento avviene nelle Comunità locali di cui i Fou-lards Blancs divengono soci attivi.
4. I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Fou-lards Blancs possono indossare sull'uniforme M.A.S.C.I. il fazzolettone e i distintivi della Comunità FB.
Art.7 – Vita di Comunità
1. Ogni Comunità redige la propria Carta di Comunità ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dopo un adeguato periodo di preparazione, e di norma non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità medesima; la verifica del Consiglio regionale, di cui all'articolo 6 dello Statuto, deve precedere l'inoltro al Presidente nazionale per la ratifica.
2. La Carta deve contenere almeno:
- l'adesione esplicita al Patto Comunitario e allo Statuto del MASCI;
- le disposizioni relative alla composizione e al funzio-namento dell'Assemblea di Comunità, per gli adempi-menti di cui all'articolo 11 dello Statuto;
- le norme per il funzionamento dell’eventuale Magi-stero, se scelto dall’Assemblea;
- eventuali precisazioni sui compiti del Tesoriere.
3. La Carta di Comunità può prevedere la diarchia (attribu-zione congiunta a un uomo e a una donna) per il servizio di Magister. Ove non diversamente previsto dai Regolamenti regionali, la diarchia si esprime come unità singola nella rappresentanza e nel voto in seno al Consiglio regionale.
4. La Comunità assume il nome della località di
costituzione. Le Comunità della stessa località aggiunge-ranno al nome il numero progressivo di costituzione, as-segnato dal Nazionale. È possibile inoltre aggiungere una denominazione specifica.
5. Il Comitato esecutivo invia alla nuova Comunità il di-ploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera dell’ISGF, con indicazione, in una etichetta cu-cita nell'angolo superiore sinistro, del numero di registra-zione attribuito alla Comunità.
6. La Comunità elegge democraticamente il proprio magi-ster e l’eventuale magistero, secondo le modalità definite nella propria Carta, e ne stende relativo verbale che è in-viato al Consiglio regionale.
7. Ogni anno la Comunità approva il rendiconto economico preparato dal tesoriere e ne invia copia al Segretario re-gionale entro il 30 aprile
8. Il Magister rappresenta la Comunità anche all’esterno del Movimento e ne è il legale rappresentante.
Sezione IV- Del livello regionale
Art.8- Organismi e attribuzioni del livello regionale
1. Le Regioni redigono il loro Regolamento applicativo per organizzare e realizzare i propri compiti e regolare il fun-zionamento degli organismi regionali, come previsto dall'articolo 14 dello Statuto.
2. Il Regolamento regionale è sottoposto alla ratifica del Consiglio Nazionale che deve deliberare entro sei mesi dalla ricezione della richiesta.
3. Il Regolamento regionale può prevedere la diarchia nell'attribuzione degli incarichi di servizio (attribuzione congiunta a un uomo e a una donna del medesimo inca-rico). La diarchia si esprime come unità singola nell’eser-cizio del voto, nella rappresentanza e nella spesa, se-condo quanto previsto dallo Statuto per i singoli membri eletti operanti ai vari livelli.
4. Il Segretario Regionale rappresenta la Regione anche all’esterno del Movimento e ne è il legale rappresentante.
5. Il Consiglio regionale approva annualmente il rendiconto economico predisposto dal tesoriere e lo invia per cono-scenza al Comitato esecutivo nazionale entro il 30 aprile.
Art. 9 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti
1. Gli incarichi elettivi regionali sono rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni in cui essi scadono, salvo per quelli che scadono nella seconda metà dell’anno, che sono rinnovati entro la fine dell’anno solare. I rinnovi successivi alla scadenza naturale devono essere autoriz-zati dal Presidente nazionale.
2. I risultati delle elezioni nelle assemblee di Comunità sono comunicati, a cura del Magister, al Segretario Re-gionale e al Comitato esecutivo nazionale, entro quindici giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale co-munica al Comitato esecutivo nazionale i risultati delle elezioni nelle Assemblee Regionali, inviando copia del relativo verbale.
3. Nella prima riunione del Consiglio regionale dopo l’As-semblea elettiva, il Segretario regionale propone per la ratifica la nomina del Vicesegretario, che sostituisce il Segretario impossibilitato per temporaneo impedimento. In caso di decadenza del Segretario il Vicesegretario è chiamato a guidare la Regione fino alla Assemblea regio-nale elettiva da svolgersi entro sei mesi.
Art. 10- Iniziative regionali
1. Al fine di facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali comunicano al Comitato esecutivo nazionale con congruo anticipo gli eventi regionali od in-terregionali previsti nei rispettivi programmi annuali.
Sezione V - Del livello nazionale
Art. 11 - Assemblea nazionale
1. Il Consiglio nazionale fissa la data e il luogo dell'Assem-blea nazionale almeno un anno prima della data prevista per il suo svolgimento e ne stabilisce l'ordine del giorno almeno cinque mesi prima di questa data. Nell'ultima sua riunione prima dell'Assemblea, il Consiglio nomina al-tresì la Commissione per la Verifica delle Credenziali, costituita da un Presidente, due Vice Presidenti e altri tre componenti, scelti tra i soci del Movimento, e stabilisce gli altri incarichi di servizio di cui all'articolo 29, da pro-porre all'Assemblea.
2. Gli adulti scout di ogni Comunità, ricevuta la convoca-zione, provvedono all'elezione del proprio delegato, in ra-gione di uno per Comunità. Le Comunità danno comuni-cazione al Segretario Regionale dei nominativi dei Dele-gati eletti. Ove le Comunità non provvedano all’elezione di un proprio Delegato, potranno assegnare la delega ad un Adulto Scout di un’altra Comunità dandone notizia al Se-gretario Regionale. Qualora la Comunità non provveda alla nomina entro il sessantesimo giorno prima della data di inizio dell’Assemblea, il Consiglio regionale, sentita la Comunità inadempiente, provvede ad attribuire la delega ad un altro Adulto Scout della medesima regione. I Segre-tari Regionali comunicano al Comitato esecutivo nazio-nale tali nominativi almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'Assemblea nazionale.
3. I componenti del Consiglio nazionale, del Comitato ese-cutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali non pos-sono essere nominati Delegati, in quanto membri di di-ritto dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 17, comma 1, dello Statuto. I componenti dell’Organo di controllo na-zionali, che non siano Delegati, partecipano all'Assem-blea nazionale con solo diritto di parola sui problemi che riguardano le loro competenze.
4. La qualità di Delegato è certificata dal Segretario Regio-nale alla Commissione per la verifica delle credenziali.
5. Il Delegato impossibilitato a partecipare all'Assemblea può essere sostituito da un altro componente della pro-pria Comunità. Ove non sia presente un altro Adulto Scout della Comunità del Delegato impossibilitato, il Se-gretario regionale attribuisce la delega ad un altro Adulto Scout della medesima Regione comunicando la stessa al Presidente della Commissione per la verifica delle cre-denziali, prima dell’inizio dell’Assemblea. Ciascun De-legato può rappresentare una sola Comunità.
Art. 12 - Indirizzo programmatico.
1. I Consigli Regionali elaborano proposte per le linee di indi-rizzo programmatico pluriennale del Movimento - di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) dello Statuto - e le fanno pervenire, cinque mesi prima della data dell’Assemblea al Presidente nazionale; il Presidente assegna le proposte a un Gruppo di lavoro che provvede ad ordinarle segnalando gli elementi di omogeneità e di discordanza.
2. Il Consiglio nazionale esamina le proposte delle regioni e le integra con le proposte dei Consiglieri Nazionali.
3. Il Gruppo di lavoro procede quindi alla stesura di un testo definitivo, alla luce della discussione svolta in Consiglio. Il testo sarà organizzato per punti, in modo da poter es-sere facilmente discusso ed eventualmente modificato dall'Assemblea.
4. Il Consiglio nazionale, nella riunione immediatamente precedente l'Assemblea, discute il testo proposto dal Gruppo di lavoro e formula la proposta definitiva dell’In-dirizzo programmatico, integrandola con quanto emerso dalla relazione del Presidente.
5. Il testo della proposta di Indirizzo programmatico del Consiglio nazionale è inviato alle Regioni almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’Assemblea.
Art. 13 - Specifici documenti di interesse generale del Mo-vimento
1. I Consigli Regionali e il Consiglio nazionale inviano al Comitato esecutivo nazionale, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’Assemblea, specifici documenti di inte-resse generale del movimento, di cui all'art. 17, comma 2, lettera c) dello Statuto.
2. Il Comitato esecutivo nazionale raccoglie i documenti di cui al comma 1 e li invia alle Regioni e alle Comunità almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
Art 14 - Candidature ed elezione ad incarichi nazionali
1. Spetta al Consiglio nazionale ed a ciascuna Assemblea Regionale presentare le candidature per le cariche di cui all'articolo 17 dello Statuto.
2. Da parte di ogni soggetto proponente può essere indicato un solo candidato agli incarichi di Presidente nazionale, Segretario nazionale e Organo di controllo e fino a tre candidati all'incarico di Consigliere nazionale.
3. Le candidature devono essere comunicate al Comitato esecutivo almeno quattro mesi prima della data di inizio dell'Assemblea.
4. Almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea nazio-nale, ogni candidato deve dichiarare al Comitato esecu-tivo l'accettazione della candidatura per l'incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare can-didature a più incarichi.
5. Il Comitato esecutivo, verificato quanto disposto dall’art.34 dello statuto, verificati la qualità di socio dei candidati e la loro accettazione, forma un elenco in or-dine alfabetico, con l'indicazione della provenienza delle candidature e della Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai com-ponenti dei Consiglio nazionale e agli Assistenti Ecclesia-stici Regionali almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.
6. Il Consigliere nazionale eletto o l'Adulto Scout nominato nel Comitato esecutivo decade dalle funzioni di Segreta-rio Regionale o di Magister. Ove un Consigliere nazio-nale o un Organo di controllo eletto accetti di far parte del Comitato esecutivo, decade dall’incarico nazionale e gli subentra il primo dei non eletti.
Art. 15 - Del Presidente nazionale
1. Il Presidente, nell'evenienza in cui, per motivi di neces-sità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del Movimento, ne dà immediata notizia per posta elet-tronica ai Consiglieri Nazionali.
2. Il Presidente nazionale convoca l'Assemblea nazionale almeno cinque mesi prima della data stabilita, dando co-municazione a tutte le Comunità ed ai Segretari
Regionali della data, del luogo e dell'ordine dei lavori stabiliti dal Consiglio nazionale.
3. Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all'interno del Movimento, comprese quelle in merito all’interpretazione dello Statuto, su ricorso degli interes-sati, che debbono necessariamente essere sentiti prima della decisione. Allo scopo si avvale dell'assistenza di due Adulti Scout in funzione di consulenti, che vengono proposti dal Presidente e ratificati dal Consiglio nazio-nale alla sua prima riunione dopo l'Assemblea nazionale. La durata dell'incarico dei consulenti del Presidente è uguale a quella di quest'ultimo; essi sono sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento. Le decisioni finali restano di esclusiva per-tinenza e responsabilità del Presidente.
4. La relazione del Presidente all'Assemblea nazionale sullo stato generale del Movimento e sull'attuazione dell'indi-rizzo programmatico è pubblicata su Strade Aperte e sul sito internet del Movimento e comunicata ai Segretari Regionali ed a tutte le Comunità in formato elettronico almeno un mese prima dell'Assemblea nazionale.
5. Ove ricorrano importanti e giustificati motivi, il Presi-dente può sospendere gli atti del Comitato esecutivo. Tale decisione è immediatamente comunicata per iscritto al Segretario nazionale e ai componenti del Consiglio na-zionale, che la discuterà nella prima riunione utile. Su ri-chiesta del prescritto numero di Consiglieri, il Presidente convoca un Consiglio nazionale straordinario per discu-tere della decisione.
6. In caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norme dello Statuto e del Patto Comu-nitario o con l’indirizzo programmatico del Movimento, l’intervento del Presidente teso a sospendere dette inizia-tive ha luogo previa consultazione degli Adulti Scout in-dicati al comma 3 del presente articolo.
Art. 16 - Dell'Assistente Ecclesiastico nazionale e regionale
1. La terna per la nomina dell’Assistente ecclesiastico na-zionale da presentare alla Conferenza Episcopale Italiana è votata dal Consiglio nazionale almeno tre mesi prima la scadenza del mandato dell’Assistente.
2. La terna per la nomina dell’Assistente ecclesiastico re-gionale da presentare alla Conferenza Episcopale Regio-nale competente per territorio è votata dal Consiglio re-gionale relativo almeno tre mesi prima la scadenza del mandato dell’Assistente.
Art. 17 - Del Consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente nazio-nale in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata per posta elettronica almeno venti giorni prima.
2. Il Presidente nazionale convoca la prima riunione del Con-siglio nazionale entro il trentesimo giorno successivo alla conclusione dell'Assemblea nazionale che lo ha eletto.
3. Il Presidente nazionale rende noti al CN i nominativi de-gli incaricati che ricoprono ruoli di rilevanza nazionale e degli adulti scout che operano in sua vece
4. Il Comitato esecutivo può essere invitato dal Presidente na-zionale a partecipare alle riunioni del Consiglio nazionale.
5. Le delibere del Consiglio nazionale sono adottate a mag-gioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali an-che le astensioni.
6. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio nazionale su pro-posta dell’amministratore
Art.18 - Del Segretario nazionale e del Comitato esecutivo
1. Il Segretario nazionale comunica i nomi dei soci da lui designati come componenti il Comitato esecutivo, com-preso quello del Vice Segretario, nella prima riunione del Consiglio nazionale successiva all'Assemblea nazionale che lo ha eletto. L’approvazione del Consiglio nazionale avviene contemporaneamente su tutti i nominativi pro-posti, a scrutinio segreto salvo diversa delibera del CN
2. La nomina degli Adulti Scout che, a norma dell’art. 22, comma 2, dello Statuto sono, su progetto, componenti del Comitato esecutivo a tempo determinato deve essere approvata dal Consiglio nazionale.
3. Il Comitato esecutivo si riunisce, anche via web, almeno quattro volte l'anno su convocazione del Segretario na-zionale contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando sono presenti il Presidente nazionale, il Segretario nazio-nale (o, in sua assenza, il Vice Segretario) ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato esecutivo sono adottate a maggioranza asso-luta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Segretario nazionale o, in sua assenza, quello del Vice Segretario è determinante.
5. In seno al Comitato esecutivo è nominato un segretario verbalizzante con il compito di redigere il verbale delle discussioni e delle deliberazioni assunte. Il Segretario na-zionale cura la trasmissione dei verbali del Comitato ese-cutivo al Presidente nazionale e al Consiglio nazionale.
6. L'opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa della ri-chiesta di registrazione di una nuova Comunità determi-nano la sospensione delle richieste sino all'esito dell'e-ventuale ricorso previsto dall'art.4 del presente regola-mento. In tali ipotesi il Comitato esecutivo nazionale no-tifica alla Comunità od al gruppo promotore di una nuova Comunità l'opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della notifica e in-formandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i suggerimenti che il Comi-tato esecutivo ritenesse opportuni. La mancata proposi-zione del ricorso o un suo esito negativo impediscono di procedere al censimento e alla registrazione; in tal caso il Comitato esecutivo procede all'archiviazione delle ri-chieste ed alla restituzione delle quote.
7. La relazione prevista dall'art. 22, comma 7, dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio nazionale almeno trenta giorni prima della riunione nella quale dovrà es-sere discussa.
Sezione VI - Dei bilanci, delle quote asso-ciative e della copertura assicurativa dei soci
Art. 19 - Bilancio, quote associative e copertura assicura-tiva dei soci
1. Il Consiglio nazionale, su proposta dell'Amministratore e previo parere favorevole del Comitato esecutivo, ap-prova entro il mese di febbraio di ogni anno il bilancio preventivo e, successivamente, le variazioni alla previ-sione originaria nonché eventuali spese straordinarie.
2. Il Consiglio nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione dell’Organo di controllo approva il
bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto dall'Amministratore e munito del parere favorevole del Comitato esecutivo.
3. La bozza del bilancio consuntivo, la bozza del bilancio di previsione e le proposte di variazione alla previsione originaria o di spese straordinarie, accompagnate da una relazione esplicativa, devono essere comunicate ai com-ponenti del Consiglio nazionale, a cura dell'Amministra-tore, dopo l'approvazione da parte del Comitato esecu-tivo, almeno venti giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.
4. Qualora il bilancio di previsione venga approvato ad esercizio iniziato, l'Amministratore è autorizzato, per ciascun titolo, ad effettuare spese nel limite di un dodi-cesimo della previsione dell'anno precedente per ogni mese di gestione.
5. Il Consiglio nazionale determina, non oltre il mese di set-tembre di ogni anno, le quote associative per l'anno so-ciale successivo. Possono essere stabilite quote diversifi-cate per coppie, nuclei familiari e soci in servizio presso associazioni scout giovanili.
6. Il Consiglio nazionale delibera sulle polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previ-ste dalla normativa vigente.
Sezione VII – Del Terzo Settore
Art. 20 - Iscrizione al RUNTS
1. Il livello nazionale del M.A.S.C.I. può iscriversi al Regi-stro unico nazionale del terzo settore (Runts) con deli-bera del Consiglio Nazionale e ricorrendone i presuppo-sti, nella sezione APS.
2. Le Regioni e le Comunità del M.A.S.C.I. che scelgono di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) dovranno tempestivamente comunicarlo all’Ese-cutivo nazionale indicando il numero di iscrizione, anche per permettere la costituzione di una Rete associativa ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore
Art. 21 – Supporto per l’iscrizione al Runts
1. Il livello nazionale del M.A.S.C.I. si organizza per offrire supporto tecnico alle regioni e alle comunità in riferi-mento alle procedure di iscrizione al Runts.
2. I livelli regionali si interfacciano con il livello nazionale e affiancano le comunità in riferimento all’iscrizione al Runts.
3. È cura dell’Esecutivo nazionale predisporre la modulistica per la documentazione necessaria per l’iscrizione dei di-versi livelli al Runts e comunicare entro il mese di febbraio di ogni anno, a tutte le regioni e comunità la modulistica per tutti gli adempimenti statutari, in particolare:
- lo schema di atto costitutivo di una nuova comunità:
- lo schema del verbale per l’Assemblea regionale elet-tiva e per l’Assemblea di comunità che elegge il Ma-gister:
- lo schema del rendiconto finanziario annuale per le re-gioni e per le comunità.
Art. 22 – Rete nazionale e adempimenti
1. Ogni Comunità e ogni Regione sono parte del Movi-mento e interagiscono come rete associativa nel rispetto dello Statuto e del Regolamento del MASCI. Se si veri-ficano i presupposti ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le
comunità e le regioni iscritte al RUNTS vanno a costi-tuire La Rete nazionale del MASCI.
2. Nel caso ricorrano violazioni del Regolamento o dello Statuto da parte di una Comunità viene coinvolto in prima istanza il Segretario regionale competente, nel per-durare della situazione, dopo tre mesi si ricorre al Presi-dente nazionale per quanto di sua competenza.
Art. 23 – Sede
1. Ogni Comunità e ogni Regione che si iscrive al Registro unico nazionale del terzo settore deve indicare la propria sede e informarne tempestivamente il Segretario nazionale.
Sezione VIII – Della mondialità
Art.24 - Progetti di Cooperazione allo Sviluppo, imprese e gemellaggi internazionali.
1. Il Consiglio nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono, in accordo con altre organizzazioni non governative (nazionali o internazionali), promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché imprese di livello internazionale, o parteciparvi, e promuovere ge-mellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo.
2. Il Segretario Internazionale:
a. stimola e favorisce la partecipazione a tali attività;
b. fornisce alle Comunità ed alle Regioni informa-zioni sulle opportunità esistenti, sulle organizza-zioni non governative affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità per di realizzare e dare continuità ed efficacia a tali attività;
c. invia all’Ufficio mondiale dell’ISGF la documen-tazione sulle attività alle quali partecipa il MASCI;
d. mantiene aggiornato l'archivio dei "Progetti di Cooperazione", nonché l'archivio dei gemellaggi e delle imprese;
e. nella sua relazione annuale al Consiglio nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo.
Sezione IX - Delle imprese
Art.25 - Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I.
1. Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio nazionale che può nominare un apposito incari-cato per la loro gestione il quale riferisce al Consiglio nazio-nale sullo stato dell'iniziativa almeno una volta l'anno.
2. Le società, le fondazioni e le associazioni di cui all’art.30, comma 1 dello Statuto sono costituite, secondo le norme stabilite dal codice del Terzo Settore, con deli-berazione del Consiglio nazionale, che ne definisce scopi e struttura organizzativa.
3. Gli statuti dei detti enti devono prevedere nei loro organi decisionali e di controllo la presenza maggioritaria di Soci del M.A.S.C.I.; i Soci chiamati a farne parte sono indicati dal Consiglio nazionale.
4. Ogni anno il Responsabile di ogni ente illustra al Consi-glio nazionale il bilancio d'esercizio e presenta un rap-porto sullo stato dell'ente, sulle attività svolte e su quelle in programma.
Sezione X - Modifica del Regolamento
Art.26 - Modifica del Regolamento
1. Il presente Regolamento è modificato secondo la proce-dura prevista dall'art.33, comma 5, dello Statuto.
TITOLO II
LAVORI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
Sezione I - Operazioni preliminari e di aper-tura dell'Assemblea – Organi assembleari
Art. 27 - Commissione per la verifica delle credenziali
1. La Commissione per la verifica delle credenziali, nomi-nata dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del presente Regolamento, si insedia sul luogo dell'Assemblea almeno un'ora prima dell'ora fissata dal Consiglio nazionale per l'apertura della accoglienza dei delegati. Il Comitato esecutivo nazionale fornisce alla Commissione, prima del suo insediamento, gli elenchi dei delegati e degli altri aventi diritto a partecipare all'As-semblea, suddivisi per regioni.
Art. 28 - Verifica delle credenziali
1. La commissione verifica le credenziali dei delegati delle Comunità riportandone la presenza su appositi elenchi.
2. In caso di sostituzione di Delegati ai sensi dell'articolo 11, comma 5, la Commissione modifica di conseguenza gli elenchi.
3. Al momento dell'apertura dell'Assemblea, la Commis-sione comunica al Presidente nazionale il numero dei De-legati e dei componenti di diritto presenti. Nel prosieguo dei lavori fornisce lo stesso dato aggiornato al Presidente dell'Assemblea ogni volta che questi lo richieda.
Art. 29 - Operazioni di apertura dell'Assemblea
1. Constatata la presenza del numero legale per la validità dell'Assemblea nazionale, il Presidente nazionale, di-chiaratala aperta, propone per l’approvazione, sulla base delle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'arti-colo 11, la nomina:
a. del Presidente e del Vice Presidente;
b. di due Segretari;
c. del Comitato Mozioni, composto dal Presidente e due membri;
d. del Collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e almeno quattro scrutatori;
e. del seggio elettorale composto da un Presidente e almeno due scrutatori.
2. Subito dopo tali operazioni, il Presidente nazionale cede la presidenza al Presidente dell'Assemblea, che invita il Vice Presidente, i Segretari e il Comitato Mozioni a pren-dere posto nei posti assegnati in sala.
Art. 30 - Ordine del giorno
1. L’ordine del giorno dell’Assemblea nazionale è stabilito dal Consiglio nazionale nel termine di cui all'articolo 11, comma 1.
2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente nazionale ed il Segretario nazionale congiuntamente pos-sono chiedere in qualunque momento, con apposita mo-zione d’ordine, l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti. In nessun caso questa procedura può essere utilizzata per modificare lo Statuto, il Regola-mento e il Patto Comunitario.
Art. 31 - Presidente e Vice Presidente dell'Assemblea
1. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni e ne
cura il regolare svolgimento. Concede la facoltà di par-lare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alla redazione, a cura dei Segretari, del verbale dei lavori, che poi sotto-scrive unitamente al Vice Presidente e ai Segretari.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza.
Art. 32 - Segretari
1. I Segretari curano la redazione del verbale dell’Assem-blea, contenente il resoconto dei lavori svolti e delle de-liberazioni assunte e, in allegato, il relativo materiale (mozioni, documenti e verbale del seggio).
Art. 33 - Collegio degli scrutatori
1. Il Collegio degli scrutatori attende a tutte le operazioni di voto in aula, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 34, accertandone i risultati e comunicandoli al Presidente dell'Assemblea.
Art. 34 - Seggio elettorale
1. Il Seggio elettorale viene costituito per l'elezione a scruti-nio segreto di persone ai vari incarichi di servizio. Il Pre-sidente del seggio elettorale sovrintende a tutte le opera-zioni di voto, verifica, ove necessario, l’identità e le cre-denziali degli elettori, garantisce la riservatezza del voto, comunica al Presidente dell'Assemblea i risultati del voto e consegna la relativa documentazione ai Segretari.
2. Per tutelare la riservatezza del voto, nella sede del seggio devono essere predisposte due o più postazioni di voto.
Art. 35 - Documenti sottoposti all’Assemblea - Mo-zioni urgenti
1. I documenti di interesse generale di cui all'articolo 17 comma 2, lettera c) dello Statuto, sono presentati all'As-semblea secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 13. Eventuali emendamenti a tali documenti possono es-sere presentati al Comitato Mozioni di cui all'articolo 36 entro le ore 18 del giorno di apertura dell'Assemblea.
2. In caso di necessità, possono essere presentate mozioni urgenti a firma congiunta del Presidente nazionale e del Segretario nazionale, ovvero con la firma di almeno due terzi dei membri del Consiglio nazionale. Tali Mozioni possono essere presentate al Comitato Mozioni entro le ore 18 del giorno di apertura dell'Assemblea. Eventuali emendamenti a tali mozioni urgenti possono essere pre-sentati al Comitato Mozioni fino all'inizio della loro di-scussione. In nessun caso le mozioni di cui al presente comma possono essere usate per modificare lo Statuto, il Regolamento o il Patto Comunitario.
Art. 36 - Comitato Mozioni
1. Per l’esame preliminare dei documenti di cui all'articolo 35, nonché degli eventuali emendamenti ad essi riferiti, è costituito un Comitato Mozioni, nominato dal Consi-glio nazionale, ai sensi dell'articolo 11, tra i membri dell’Assemblea, e composto da un Presidente e da due componenti.
2. Il Comitato Mozioni esamina i testi apportandovi,
d’intesa coi presentatori, modifiche formali o destinate a chiarire il senso, ovvero, in caso di testi concernenti ar-gomenti analoghi, promuovendo un coordinamento e un’armonizzazione degli stessi. Informa tempestiva-mente il Presidente dell'Assemblea della presentazione di emendamenti e mozioni urgenti, e trasmette i testi cor-redati delle opportune modifiche per la loro discussione.
3. Il Comitato Mozioni agisce anche come organo consultivo a disposizione del Presidente dell’Assemblea sulle questioni relative alla discussione di mozioni ed emendamenti.
Sezione II - Svolgimento dell'Assemblea
Art. 37 - Ordine dei lavori e facoltà di intervento
1. Il Presidente dell'Assemblea cura che gli argomenti inse-riti all'ordine del giorno vengano trattati ordinatamente e nei tempi previsti dall'ordine del giorno.
2. Il Presidente, tenendo conto del tempo a disposizione e del numero delle richieste di intervento, fissa preventiva-mente la durata massima degli interventi e, allo scadere del tempo, toglie irrevocabilmente la parola.
3. Il Presidente per garantire il rispetto dei tempi dell'As-semblea può fissare il numero massimo di interventi su un determinato punto in discussione.
4. Nella discussione nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente.
5. Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'in-tervento non sia pertinente all'argomento in discussione.
6. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola nell'or-dine di iscrizione, salvo che il Presidente non decida di modificare tale ordine per esigenze di chiarezza della di-scussione.
Art. 38 - Mozione d'ordine
1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori propongono, anche oralmente, una apposita mozione d'ordine. Se il Presi-dente dell’Assemblea riconosce la natura procedurale della proposta, dà al suo proponente la parola alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'or-dine è limitato ad un intervento a favore e uno contrario e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.
Art. 39 - Sulle votazioni
1. Il Presidente, di ufficio o su proposta di uno o più parte-cipanti all'Assemblea, può mettere ai voti un documento di cui all'articolo 35 per parti separate.
2. Qualora sul medesimo argomento siano presentati più do-cumenti, essi vengono messi ai voti iniziando da quello il cui contenuto, a giudizio del Presidente, si allontana mag-giormente dalla situazione esistente. Qualora su un docu-mento siano presentati più emendamenti, essi sono messi ai voti in ordine di distanza dal contenuto del documento al quale si riferiscono. Al termine della votazione degli emendamenti, il documento nel suo complesso viene messo in votazione nel testo originario, se tutti gli emen-damenti sono stati respinti, ovvero nel testo emendato.
3. Nessuno può parlare due volte sul medesimo documento, eccetto che per domande di chiarimento e mozioni d'ordine.
Art. 40 - Indirizzo programmatico
1. Per l’esame in Assemblea dell’indirizzo programmatico elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 12, il
Presidente dell’Assemblea può proporre la costituzione di gruppi di lavoro. In tal caso le varie parti delle proposte stesse sono distribuite tra i gruppi di lavoro, ciascuno coor-dinato da membri del Consiglio nazionale o del Comitato esecutivo nazionale o di adulti scout esperti nominati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente nazionale, che provvedono ad una sintesi delle indicazioni emerse e le trasmettono alla Commissione di cui al comma 2.
2. Il Presidente indica i membri dell'Assemblea chiamati a far parte della Commissione deputata all’elaborazione fi-nale dell’indirizzo programmatico, tenuto conto del con-tributo offerto nella fase preparatoria.
3. La Commissione provvede, sulla scorta delle sintesi ri-cevute, ad elaborare ove possibile, una proposta organica di linee di indirizzo programmatico articolate per punti. La proposta della Commissione è sottoposta punto per punto all'approvazione dell’Assemblea.
Art. 41 – Relazione del Presidente
1. In apertura dei lavori dell’Assemblea il Presidente nazio-nale svolge la propria relazione (o una sintesi di quanto inviato nei tempi previsti) sul triennio trascorso.
2. Dopo il dibattito, la relazione del Presidente nazionale è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 42 - Maggioranze
1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello Statuto, le deli-berazioni dell'Assemblea che non abbiano ad oggetto modifiche allo Statuto e al Patto Comunitario sono ap-provate con la maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni.
2. Nell'elezione a scrutinio segreto ai servizi di Presidente nazionale e di Segretario nazionale, se nessuno dei can-didati ottiene alla prima votazione un numero di voti pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea si procede ad una votazione di ballottag-gio tra i due candidati che al primo scrutinio hanno otte-nuto il maggior numero di voti.
3. Nell'elezione di tutti gli altri incarichi di servizio da parte dell'Assemblea, nel caso in cui due o più candidati con-seguano lo stesso numero di voti, viene eletto il più an-ziano per appartenenza al Movimento senza soluzione di continuità.
Art. 43 - Modifiche allo Statuto e al Patto Comunitario
1. Nelle Assemblee Nazionali che abbiano all'ordine del giorno proposte di modifica dello Statuto, secondo la procedura di cui all'articolo 33, comma 4, dello Statuto, entro il termine fissato dal Consiglio nazionale nel pro-gramma dell'Assemblea possono essere presentati al Co-mitato Mozioni emendamenti alle predette proposte. Gli emendamenti devono indicare con precisione la proposta e l'articolo cui si riferiscono, ed essere accompagnati da una nota esplicativa sulle motivazioni e il contenuto dell'emendamento.
2. Il Comitato Mozioni può, con l'accordo dei proponenti, armonizzare gli emendamenti di analogo contenuto rife-riti alla medesima proposta di modifica.
3. In sede di dibattito e di votazioni sulle proposte di modi-fica di cui al comma 1 non possono essere presentate mo-zioni d'ordine.
4. Alla luce del tempo attribuito al dibattito dall'ordine del giorno dell'Assemblea e del numero di proposte e di emendamenti all'esame, il Presidente fissa il tempo a
disposizione di ciascun presentatore per illustrare le pro-poste di modifica e gli emendamenti.
5. Ogni presentatore ha diritto di parlare una sola volta in fase di presentazione; proposte di modifica ed emenda-menti firmati da più partecipanti all'Assemblea sono pre-sentati un'unica volta.
6. Conclusa la fase di presentazione e di dibattito generale, da contenere nei tempi previsti dall'ordine del giorno dell'Assemblea, si procede alla fase di votazione, se-guendo l'ordine degli articoli dello Statuto che sono og-getto di proposte di modifica.
7. Nel caso di più proposte di modifica relative al medesimo articolo, l'esame inizia dalla proposta il cui contenuto risulti, a giudizio del Presidente, più distante dal testo vigente.
8. Per ogni proposta vengono prima messi in votazione gli eventuali emendamenti ad essa riferiti, iniziando dal più distante dal contenuto della proposta.
9. Al termine della votazione degli emendamenti, il Presi-dente pone in votazione la proposta di modifica (nel testo emendato, in caso di approvazione di emendamenti ad essa riferiti).
10. L'approvazione di una proposta di modifica può determi-nare, a giudizio del Presidente, effetti di preclusione sulle proposte ancora da esaminare riferite al medesimo arti-colo. Esaurita la votazione di tutte le modifiche proposte allo stesso articolo dello Statuto, nel caso in cui almeno una proposta sia stata approvata, il Presidente pone in vo-tazione l'articolo nel suo complesso: il nuovo testo dell'articolo è approvato se in tale votazione è conseguita la maggioranza di voti favorevoli prescritta dall'articolo 33, comma 4, lettera a) dello Statuto.
11. Prima di ogni votazione di emendamenti o proposte di mo-difica è ammesso un solo intervento a favore ed uno contro.
12. Esaurita la votazione di tutti gli articoli oggetto di propo-ste di modifica, se almeno uno di essi è stato modificato con la maggioranza prescritta, il Presidente pone in
votazione lo Statuto modificato nel suo complesso. Lo Statuto è approvato se nella votazione finale è conseguita la maggioranza di voti favorevoli prescritta dall'articolo 33 comma 4, lettera a) dello Statuto. Prima della vota-zione finale, sono ammessi tre interventi a favore e tre contro, nei tempi fissati dal Presidente.
13. Per l'esame di proposte di modifica del Patto Comunitario, si osserva la medesima procedura di cui ai commi precedenti.
14. Eventuali modifiche allo Statuto o al Patto Comunitario entrano in vigore solo dopo la conclusione dell'Assem-blea che le ha approvate.
15. In caso di approvazione di modifiche, il Comitato Mo-zioni può proporre all'Assemblea l'inserimento di norme transitorie, per una più agevole applicazione delle modi-fiche approvate.
Art. 44 - Delibere comportanti oneri economici
1. Prima della votazione di documenti che, a giudizio del Comitato Mozioni, comportino oneri economici a carico del Movimento, il Presidente del Comitato deve racco-gliere il parere dell'Amministratore ovvero, in sua as-senza, del Segretario nazionale. Nel caso in cui il parere sia negativo, il Comitato Mozioni informa il Presidente, che ne deve dare conto all'Assemblea in fase di vota-zione. Il documento deve comunque indicare espressa-mente, a pena di inammissibilità, il limite di spesa previ-sto ed i mezzi con i quali farvi fronte.
Art. 45 - Elezioni a scrutinio segreto
1. Prima che gli aventi diritto al voto ritirino le schede elet-torali al seggio, i componenti del seggio verificano l’identità e la qualità di avente diritto al voto.
2. Ciascun votante può esprimere una sola preferenza per il Presidente e il Segretario nazionale, una sola preferenza per i componenti dell’Organo di controllo e fino a tre pre-ferenze per i componenti del Consiglio nazionale.
TITOLO III –
LAVORI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Art. 46 - Numero legale e modi di votazione
1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide quando è presente il Presidente nazionale o il Vice Presidente ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto.
2. Un Segretario regionale impossibilitato a partecipare può farsi sostituire dal suo vice Segretario o da altro Adulto Scout della sua Regione dandone comunicazione al Pre-sidente nazionale.
3. Le delibere sono adottate per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di elezioni o scelte di persone, oppure se venga richiesto da almeno un terzo dei compo-nenti del Consiglio nazionale. Qualora si tratti di ratificare l’assegnazione di incarichi proposta dal Presidente nazio-nale o dal Segretario nazionale si procede a scrutinio se-greto, salvo diversa delibera a maggioranza del CN.
4. Le delibere del Consiglio nazionale sono adottate a mag-gioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali an-che le astensioni salvo i casi in cui il presente Regola-mento disponga diversamente.
Art. 47 - Calendario delle riunioni e tempi del dibattito.
1. Alla prima riunione del Consiglio, il Presidente propone il calendario delle riunioni per l’anno in corso e, ove
possibile, per l’intero triennio. Il calendario è approvato dal Consiglio a maggioranza semplice.
2. All'inizio di ogni riunione il Presidente fissa i tempi mas-simi delle relazioni e degli eventuali interventi successivi.
Art. 48 – Convocazione ed ordine del giorno.
1. Il Presidente nazionale invia, di volta in volta, la convo-cazione della riunione del Consiglio, assieme all’ordine del giorno, almeno venti giorni prima della data stabilita.
2. L’ordine del giorno è redatto dal Presidente nazionale. I membri del Consiglio possono inviare al Presidente na-zionale, almeno trenta giorni prima della riunione, pro-poste di argomenti da inserire all’ordine del giorno. Le proposte devono essere accompagnate dal materiale illu-strativo ed eventualmente da una proposta di mozione da mettere ai voti. Ogni proposta che comporti una ricaduta finanziaria nel bilancio preventivo, deve illustrare con pre-cisione le voci oggetto della variazione di tale bilancio.
3. Salvo particolari e motivate ragioni non possono essere proposti per inserimento all’ordine del giorno argomenti sui quali il Consiglio ha già deliberato negli ultimi venti-quattro mesi.
Art. 49 – Materiale illustrativo dei punti all’ordine del giorno
1. Assieme all’ordine del giorno o comunque in tempo utile, il Presidente invia ai partecipanti il materiale illustrativo sui vari argomenti da trattare. Se il materiale è ritenuto in-sufficiente, i Consiglieri, a maggioranza, possono chiedere che l’argomento sia rimandato ad altro incontro.
2. Per argomenti più generali, legati al cammino del Movi-mento, possono essere proposte schede di approfondimento.
Art. 50 – Gruppi di lavoro
1. Secondo le necessità, possono essere costituiti Gruppi di lavoro permanenti o temporanei, per istruire i lavori e fa-cilitare e snellire i compiti del Consiglio. Essi esaminano gli argomenti affidati per predisporre la discussione e la deliberazione in sede plenaria.
2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, stabilisce la composizione dei Gruppi di lavoro, l’animatore (o gli animatori) scelto tra i Consiglieri nazionali eletti, le te-matiche e gli obiettivi. Su sua richiesta, un Consigliere può essere spostato da un Gruppo di lavoro ad un altro.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce, nei tempi previsti dall’or-dine del giorno, in occasione del Consiglio nazionale, e può lavorare, nei periodi tra una riunione e la successiva, anche per via telematica.
4. In casi eccezionali e per particolari temi, il Presidente, valutati assieme all’Amministratore i costi, può autoriz-zare riunioni separate dei Gruppi fuori dai luoghi e dai tempi previsti.
Art. 51 – Modalità di lavoro del Consiglio
1. Ciascun argomento all'ordine del giorno del Consiglio è esaminato con il seguente procedimento:
a. breve illustrazione dell’argomento da discutere a cura del Presidente, o del Coordinatore del Gruppo di la-voro competente, o del proponente, o di un delegato;
b. di norma ogni consigliere interviene una sola volta nel corso della discussione;
c. eventuale replica del proponente o del relatore;
d. votazione, eventualmente sulla base di documento o mozione.
2. Durante lo svolgimento del Consiglio sono previsti:
- momenti di preghiera o di riflessione;
- momenti di animazione su temi d’interesse del Mo-vimento;
- momenti di fraternità;
- momenti di confronto con persone anche esterne al Consiglio ed al Movimento.
Art. 52 – Partecipazione di esperti al Consiglio
1. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio i membri del Comitato esecutivo, i Coordinatori di Pattu-glie e i referenti di specifici incarichi, nonché esperti (Adulti Scout e non appartenenti al Movimento).
2. I membri del Consiglio possono chiedere al Presidente, ove il tema lo giustifichi, che vengano invitati alle riu-nioni del Consiglio i soggetti di cui al comma precedente.
Art. 53 – Verbale delle riunioni
1. Su proposta del Presidente, il Consiglio nazionale sce-glie, tra i suoi membri, con mandato triennale, un incari-cato alla redazione del verbale.
2. Il verbalizzante invia al Presidente nazionale, entro quin-dici giorni dalla seduta, la bozza del verbale della riunione.
3. Il Presidente provvederà, entro i successivi sette giorni, ad inviare il verbale a tutti i consiglieri.
4. La verbalizzazione avviene in forma sintetica, riportando solo il risultato finale delle delibere adottate. Ciascun Consigliere durante la discussione può chiedere che venga verbalizzato analiticamente il suo intervento o voto contrario ad una delibera.
5. Qualora non sia riportato correttamente il senso di un proprio intervento, ciascun Consigliere può inviare entro sette giorni dall’invio al Presidente nazionale una inte-grazione da allegare allo stesso.
6. Entro trenta giorni dalla conclusione della seduta del Consiglio nazionale, raccolte le osservazioni ed integra-zioni inviate dai Consiglieri, il verbale verrà trasmesso al Responsabile del sito Internet, per essere inserito sul por-tale web del Movimento.
Art. 54 – Proposta di persone ad incarichi particolari
1. In caso di Adulti Scout regolarmente censiti proposti ad incarichi particolari, ai sensi dell’art. 22, comma 2 dello Statuto, sentito il Segretario della regione di prove-nienza, deve essere predisposta una breve presentazione, da inviare ai Consiglieri in tempo utile.
2. In una apposita delibera si specificheranno ambito, re-sponsabilità e limiti temporali dell’incarico stesso.
Art. 55 – Località delle riunioni
1. Le riunioni si terranno nelle località proposte dal Presi-dente e deliberate nel calendario pluriennale dal Consi-glio nazionale, tenendo conto, per quanto possibile, di una rotazione tra le regioni ospitanti.
Art. 56 – Consiglio nazionale aperto
1. Possono assistere alle riunioni del Consiglio nazionale fino a cinque Adulti scout senza diritto di parola e di voto, a loro organizzazione e spese.
2. Ciascun interessato, presa visione dell’ordine del giorno, è tenuto ad inviare la richiesta di partecipazione, almeno venti giorni prima della data della riunione, al proprio Segretario Regionale che le inoltrerà immediatamente al Segretario nazionale, per una conferma da dare in tempo utile. Priorità verrà data, a giudizio del Presidente nazio-nale, ad una rappresentanza di più regioni e, in via secon-daria, all’ordine di invio delle richieste.
TITOLO IV
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NELLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZIO
Art. 57 – Criteri generali
1. Le spese oggetto del presente regolamento riguardano il viaggio ed il soggiorno per le attività istituzionali e pro-grammate dal Movimento, a livello nazionale o interna-zionale e per attività di Presidente e Segretario per
mandato istituzionale, su invito o di iniziativa.
2. Le spese per eventuali ospiti o invitati alle sedute del Consiglio nazionale e del Comitato esecutivo devono es-sere autorizzate dal Presidente, sentito l’Amministratore.
3. Per la partecipazione al Consiglio nazionale le Regioni
che affidano ad una diarchia il servizio di Segretario re-gionale saranno rimborsate per un solo componente.
Art. 58 – Spese di viaggio per i componenti degli or-gani istituzionali.
1. Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate dal Movimento ai Consiglieri eletti, ai Segretari regionali, ai componenti il Comitato esecutivo, all’Organo di con-trollo e ai componenti di altri organi istituzionali con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio nazionale con apposite linee guida approvate o confermate con cadenza almeno triennale.
Art. 59 - Spese di viaggio e soggiorno per attività dei Gruppi di Lavoro del Consiglio nazionale, delle Pat-tuglie nazionali e di altri gruppi di lavoro
1. Per gli incontri dei Gruppi di lavoro del Consiglio nazio-nale svolti al di fuori delle riunioni del Consiglio, auto-rizzati dal Presidente, le spese di soggiorno e di viaggio dei componenti sono a carico del Movimento con le mo-dalità e nei limiti di cui all'articolo 58, comma 1.
2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica alle riunioni delle pattuglie nazionali e agli eventuali gruppi di lavoro a tema istituiti dal Consiglio nazionale per par-ticolari esigenze.
Art. 60 – Eventi di formazione
1. Le spese di viaggio per i capi campo in occasione di eventi di formazione sono rimborsate dal Movimento con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 58, comma 1; le spese di soggiorno sono a carico dell’organizza-zione dell'evento o dei singoli.
2. L’organizzazione dell'evento deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario elaborando un bilancio
di previsione e determinando la quota di partecipazione e il numero minimo di partecipanti necessario per il pa-reggio finanziario.
Art. 61 - Convegni e altri Eventi nazionali
1. I Convegni e gli altri eventi nazionali sono autofinan-ziati, salvo diversa delibera del Consiglio nazionale, senza alcuna spesa a carico del bilancio nazionale del Movimento. La quota dei partecipanti deve comprendere non solo le spese di soggiorno, ma anche una quota d’iscrizione destinata a coprire tutte le spese di gestione e di organizzazione.
2. L’organizzazione dei Convegni e degli Eventi nazionali deve procedere secondo il principio del pareggio finanziario.
Art. 62 – Viaggi del Presidente, del Segretario e dell'Assistente Ecclesiastico nazionali
1. Se il Presidente nazionale, il Segretario nazionale o l'As-sistente Ecclesiastico nazionale sono invitati ad eventi organizzati da singole Regioni o Comunità, le spese di viaggio e soggiorno sono a carico della Regione o della Comunità che li hanno invitati.
2. Se il Presidente, Segretario o l'Assistente effettuano viaggi nel territorio nazionale per scopi istituzionali o co-munque in rappresentanza del Movimento, le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Movimento.
Art. 63 – Incontri internazionali
1. Per gli incontri internazionali con obbligo di partecipa-zione del M.A.S.C.I., le spese di viaggio e soggiorno dei delegati di diritto e di quelli nominati dal Consiglio na-zionale sono a carico del Movimento nella misura deli-berata di volta in volta dal Consiglio nazionale.
TITOLO V
SVOLGIMENTO DI EVENTI NAZIONALI
Art. 64 - Deliberazione dell'evento
1. Lo svolgimento di eventi a carattere nazionale è delibe-rato dal Consiglio nazionale che ne definisce il tema, i contenuti, il periodo di svolgimento, lo schema di svol-gimento e la regione ospitante.
Art. 65 - Compiti del Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo, sulla base dei contenuti e dello schema di svolgimento approvati dal Consiglio nazio-nale, stabilisce il programma e le attività di attuazione dell’evento ed è responsabile del loro svolgimento. L’Amministratore è il responsabile economico dell'e-vento, che ha il compito controllare la programmazione e l'esecuzione delle spese al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio dell'evento.
Art. 66 - Compiti della Regione ospitante
1. Alla regione ospitante è affidata, in collaborazione con il Comitato esecutivo nazionale, la definizione e la ese-cuzione di tutti i compiti di natura organizzativa e logi-stica dell’evento.
Art. 67 - Organizzazione dell'evento
1. Il Comitato esecutivo, in collaborazione con la regione ospitante:
- valuta i costi relativi ai servizi alberghieri ed ai ser-vizi generali e li sottopone all’approvazione del Co-mitato esecutivo;
- predispone il preventivo delle spese relative al pro-gramma dell’evento e fissa il numero minimo dei partecipanti necessario per garantire l’equilibrio economico/finanziario dell’evento;
- stabilisce la quota di partecipazione all’evento che sottopone all’ approvazione del Comitato esecutivo;
- predispone lo schema della scheda di partecipazione all’evento, che sottopone all’approvazione del Co-mitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo delibera la località dove si svol-gerà l’evento e i costi dei servizi alberghieri e dei servizi generali e predispone i relativi contratti che sottopone alla firma del Presidente nazionale, autorizzando nel contempo il Tesoriere nazionale a versare gli anticipi eventualmente previsti dagli stessi contratti.
3. Le quote di partecipazione richieste ai partecipanti e qual-siasi altro pagamento relativo all’evento sono versati sul conto indicato nella scheda di iscrizione all’evento nazio-nale. Gli stessi sono contabilmente rilevati dal Tesoriere nazionale che costantemente provvederà a trasmettere le relative evidenze all’Amministratore.
4. Il Comitato esecutivo definisce il piano di
comunicazione interna dell’evento e, in collaborazione con il responsabile della comunicazione il piano di co-municazione esterna a livello nazionale e a livello della Regione ospitante.
5. Agli Adulti scout che svolgono attività di servizio spetta il rimborso delle spese di viaggio. Essi sono ospitati nella struttura alberghiera dove si svolge l’evento o in altra struttura collegata previo recupero delle sole spese di soggiorno.
Art. 68 - Bilancio consuntivo e verifica dell'evento
1. A conclusione dell’evento l’Amministratore predispone il bilancio consuntivo documentato dell’evento, redatto
sullo stesso schema del preventivo.
2. Il Comitato esecutivo approva il bilancio consuntivo dell'evento e lo trasmette, per il tramite del Presidente, al Consiglio nazionale. Predispone una relazione per il Consiglio nazionale sugli aspetti organizzativi, logistici e programmatici dell'evento.
3. Il Consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e, sentita la relazione del Segretario nazionale a nome del Comitato esecutivo, svolge una verifica degli aspetti or-ganizzativi, logistici e programmatici dell'evento.
4. Eventuali contributi di enti, istituzioni o aziende sponsor devono essere deliberati dal Comitato esecutivo, previo assenso del Presidente nazionale.
ALLEGATI
Allegato 1 (art. 3)
Il logo che esprime l'identità visiva del Movimento, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, è rappresentato nella seguente configurazione grafica:
Allegato 2 (art. 2)
1. Il testo della Promessa nel Masci è il seguente:
“Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:
per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
per aiutare gli altri in ogni circostanza;
per osservare la Legge scout.”
2. Il Testo della Legge Scout nel Masci è il seguente
Gli Adulti Scout:
1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. sanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole ed azioni
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